Il lockdown si allontana, la stagione finalmente parte e luglio è dietro l’angolo. Dal primo del mese scatteranno le misure previste dal governo per sostenere la spesa turistica, ovvero il cosiddetto “bonus vacanze”, valide fino al 31 dicembre. Dato che ci si aspetta che la richiesta sia elevata, è bene non farsi trovare impreparati nella gestione di questo strumento. Per altro, le strutture ricettive (tutte quelle con codice Ateco 55, compresi quindi campeggi, villaggi e agriturismi) non sono obbligate ad accettarlo. Sarà cura del turista accertarsi di poter “spendere” questa cifra presso la struttura scelta.
Il bonus è nella sostanza una sorta di voucher che può essere richiesto da ogni nucleo familiare con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 40.000 euro. Nuclei familiari composti da una sola persona avranno diritto a 150 euro, da due persone 300 euro e quelli più grandi 500 euro. L’80 per cento di questa cifra verrà riconosciuto al turista sotto forma di sconto diretto da parte dell’esercente, mentre il restante 20 per cento potrà essere utilizzato come credito di imposta.
La struttura ricettiva, a sua volta, potrà utilizzare come credito d’imposta la cifra scontata al cliente utilizzando un normale modulo F24 già a partire dal giorno successivo. La cosa importante è che l’esercente può cedere questo credito, in tutto o in parte, a terzi, siano essi fornitori o meno, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. In questo modo si dovrebbe ridurre il rischio di recuperare queste somme troppo tardi.
Se la spesa complessiva è inferiore a 500 euro (o alla cifra massima prevista per il nucleo familiare) lo sconto e la detrazione sono commisurati alla spesa effettiva e il residuo non sarà più utilizzabile. Altra cosa importante da sapere, ed eventualmente da chiarire con il cliente, è che il bonus vacanze può essere sfruttato solo se non c’è stato intervento o intermediazione di piattaforme o portali telematici diversi da quelli di agenzie viaggi e tour operator.
Per ottenere il voucher, il cliente dovrà preventivamente avere inviato all’INPS, anche tramite CAF, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell’attestazione ISEE. Attraverso l’identità digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE) potrà poi autenticarsi sull’app IO, disponibile per Android e iOS, e ottenere il suo codice.
Come esercente, invece, si avrà accesso a uno specifico portale, non ancora attivo, sul quale sarà possibile verificare in tempo reale la validità del bonus. Qui bisognerà inserire il codice univoco fornito dal cliente. La procedura sembra quindi semplice e lineare. Ora non resta che decidere se aderire all’iniziativa e sperare che tutto il sistema funzioni regolarmente senza blocchi o ritardi indesiderati.
A Chianciano Terme si aprono domani, 28 ottobre, gli Stati Generali del Turismo italiano