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Approvato il nuovo decreto legge: ecco cosa e quando si riapre nelle zone gialle d’Italia

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Con il decreto-legge n. 65 in vigore da oggi si cominciano a vedere spiragli positivi anche per la stagione turistica. Sono numerose le riaperture consentite dalla nuova normativa, a cominciare dalla graduale riduzione delle limitazioni agli spostamenti notturni. Ovviamente queste ultime si applicano alle zone ancora a rischio, a cominciare da quelle gialle, e non alle regioni che avranno la fortuna di passare alla zona bianca: in questi casi non sono previsti orari particolari. Nelle zone gialle, fino al 6 giugno, il coprifuoco inizierà alle 23 invece che alle 22, mentre dal 7 al 24 le limitazioni partiranno dalla mezzanotte, per essere poi eliminate del tutto.

Nei servizi di ristorazione, a partire dal 1 giugno in zona gialla si potranno accogliere i clienti anche internamente, rispettando il distanziamento e facendo accomodare non più di quattro persone allo stesso tavolo, a meno che non facciano parte dello stesso nucleo familiare. Anche la consumazione al bancone sarà consentita. Dal 22 maggio potranno riaprire anche gli impianti nei comprensori sciistici.

Altre riaperture sono previste per le attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi (dal 22 maggio), per gli eventi sportivi purché con posti preassegnati e con capienze ridotte sia all’aperto (1 giugno) sia al chiuso (1 luglio), per le sale giochi e scommesse (1 luglio), centri culturali, sociali e ricreativi (1 luglio). Per i musei e i luoghi culturali non è più necessaria la prenotazione. Tutte le attività dovranno comunque essere gestite nel rispetto dei vari protocolli individuati in questi mesi di pandemia.

Sempre in zona gialla, feste e cerimonie potranno essere organizzate sia all’aperto sia al chiuso a partire dal 15 giugno, ma con la necessità per i partecipanti di essere muniti di “certificazione verde Covid”. Di questo elemento sono stati chiariti alcuni degli aspetti più critici: il documento avrà validità di nove mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale e verrà rilasciato anche a contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino. In questo caso sarà valido a partire dal quindicesimo giorno dopo l’inoculazione.

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