Il controverso “bonus vacanze” a supporto del comparto turistico potrà essere utilizzato fino al 30 giugno del 2021 e non più fino alla fine di dicembre di quest’anno. Rimane invariata la scadenza del 31/12/2020 per farne richiesta. Il Governo ha stanziato 1,7 miliardi di euro per un’iniziativa che ha visto prenotare una somma complessiva pari a poco meno di 700 milioni (dati al 23 settembre, fonte: AdnKronos). Se ad agosto risultavano spesi circa 200 milioni, la speranza è che con l’estensione della finestra di utilizzo i turisti facciano ricorso a uno strumento che, nonostante le consuete trafile burocratiche, può rivelarsi un concreto aiuto per le strutture ricettive. Secondo l’ENIT, fino a fine agosto il bonus vacanze sarebbe stato richiesto dal 23% dei vacanzieri, ma il 14% non lo avrebbe ancora speso.
L’accettazione del bonus presso le strutture ricettive all’aria aperta è stata finora a macchia di leopardo, ma chi ha deciso di ricorrere a questo incentivo ha espresso soddisfazione. “Per noi è stato uno strumento molto utile”, ha dichiarato nelle scorse settimane a Camping Business Franco Vitali, presidente di FAITA Emilia-Romagna. “Primo, perché ha consentito a una grande fascia di mercato la possibilità di andare in vacanza anche quest’anno, poi perché è stato spesso utilizzato per allungare la permanenza o per acquistare servizi aggiuntivi. Il terzo vantaggio è che grazie a questo strumento quest’anno non abbiamo fatto sconti, e ciò ci ha consentito di mantenere i margini”.
Mancando dati ufficiali a livello nazionale sull’accettazione del bonus da parte delle strutture ricettive all’aria aperta, può essere interessante guardare ai dati relativi ai “bed & breakfast” registrati sulla piattaforma Bed-and-breakfast.it: quelli che hanno deciso di accettare il bonus vacanze hanno riscontrato un aumento di richieste pari a un incredibile 1.240%. Allo stesso tempo, le prenotazioni provenienti dalle OTA (Booking, Expedia, Airbnb), sempre per le strutture che accettavano il bonus, sono diminuite del 20%, a dimostrazione che questo strumento ha permesso di ridurre l’intermediazione, che comporta costose commissioni, a favore di un contatto e di una trattativa diretta tra gestore e viaggiatore.
Una domanda così elevata può essere spiegata dal ristretto numero di strutture che accettavano il bonus (788 su 12.000 circa) rispetto al numero di viaggiatori che l’hanno richiesto. Secondo la ricerca, per tutte le strutture che non hanno accettato il bonus vacanze si è assistito comunque a un incremento del 30% circa rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il bonus vacanze fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro. La richiesta di accesso all’agevolazione da parte dei nuclei familiari deve essere effettuata entro il 31 dicembre mediante l’applicazione per dispositivi mobili IO. Il bonus è destinato ai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo è necessaria la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 30 giugno 2021. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare: 500 euro per famiglie composte da tre o più persone, 300 euro da due persone e 150 euro per i singoli.
Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire queste credenziali e successivamente fornire l’ISEE.
La cifra erogata può essere utilizzata da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto, deve essere spesa in un’unica soluzione, presso una sola struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast) ed è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore. Il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).
Fino al momento della riscossione del bonus vacanze la struttura ricettiva non deve fare nulla, tranne ovviamente far sapere ai suoi clienti che aderisce all’iniziativa. Lo sconto applicato all’ospite in possesso del voucher digitale sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione, senza limiti di importo, mediante il modello F24. In alternativa, è possibile cederlo a istituti di credito. Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il relativo codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito.
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