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Concessioni balneari in Italia: cosa cambia e cosa no dopo la sentenza di Santa Marinella

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La sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la validità fino al 2033 di alcune concessioni balneari di Santa Marinella, nel Lazio, ha riacceso il dibattito sul futuro del demanio marittimo italiano. La decisione non rappresenta una nuova proroga generalizzata delle concessioni e non cambia, da sola, il percorso verso le procedure competitive previsto dalla normativa nazionale ed europea.

Il caso esaminato dai giudici riguarda infatti una situazione particolare. Secondo quanto ricostruito dal Consiglio di Stato, il Comune di Santa Marinella non si era limitato a prorogare automaticamente le concessioni esistenti, ma aveva avviato già nel 2019 una procedura pubblica, con forme di pubblicità e comparazione tra gli operatori interessati. Proprio questa differenza è risultata decisiva: le concessioni confermate fino al 2033 deriverebbero da un procedimento ritenuto selettivo e non da una semplice successione di proroghe.

Una distinzione importante, perché il quadro generale resta quello delle procedure competitive. La normativa vigente stabilisce infatti che le concessioni interessate dal riordino continuino ad avere efficacia nel periodo transitorio fino al 30 settembre 2027, con la possibilità di un ulteriore differimento solo in presenza di specifiche ragioni oggettive e comunque entro limiti temporali definiti. Il principio generale resta quello dell’affidamento nel rispetto della concorrenza, della trasparenza e della pubblicità.

La sentenza di Santa Marinella, quindi, non sembra destinata a fermare o cancellare le gare. Piuttosto, introduce un elemento che potrebbe rivelarsi importante anche in altre situazioni: è necessario verificare la storia concreta di ogni concessione e, soprattutto, le modalità con cui è stata assegnata.

Un tema che riguarda anche campeggi e villaggi

Per campeggi e villaggi turistici il tema presenta una specificità che merita attenzione. In molte località la spiaggia oggetto di concessione è parte integrante dell’offerta della struttura ricettiva e, in alcuni casi, è espressamente pianificata come servizio a essa collegato. Come conciliare il principio della concorrenza con la necessità di tenere conto della funzione che quell’area svolge all’interno di un’offerta turistica integrata?

Il problema non è teorico: affidare separatamente a due operatori diversi il campeggio e la spiaggia che ne costituisce una parte essenziale dell’offerta potrebbe creare evidenti problemi di gestione, accessi, servizi e organizzazione dell’esperienza turistica.

Naturalmente, la specificità di una struttura ricettiva non può trasformarsi automaticamente in un’esenzione dalle regole della concorrenza. Ma è evidente che le procedure dovranno essere costruite tenendo conto anche delle caratteristiche concrete delle singole concessioni e della loro funzione all’interno dell’offerta turistica.

La vera partita è ancora aperta

La sentenza di Santa Marinella rappresenta un precedente interessante, ma non una soluzione generale per il settore balneare italiano. Da una parte conferma che una concessione assegnata attraverso una procedura realmente pubblica e selettiva può avere una propria stabilità e una durata definita dal relativo titolo. Dall’altra, resta aperta la grande partita delle concessioni che dovranno essere riassegnate attraverso nuove procedure competitive.

Per campeggi e villaggi con spiaggia in concessione, il tema è probabilmente ancora più specifico: non soltanto quando si dovrà andare a gara, ma come costruire gare capaci di conciliare concorrenza e continuità di un’offerta turistica nella quale ricettività e accesso al mare costituiscono, spesso, un unico prodotto.

La sentenza di Santa Marinella non chiude quindi il capitolo delle concessioni balneari. Semmai, mostra quanto sia necessario distinguere caso per caso. E per il turismo open-air questa distinzione potrebbe diventare dimostrarsi ancora una volta importante nei prossimi mesi.

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