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CIN obbligatorio per tutte le strutture ricettive turistiche italiane: sanzioni per chi non si adegua

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Anche per le strutture ricettive all’aria aperta italiane scatta l’obbligo del CIN, il Codice identificativo nazionale introdotto dall’art. 13 ter del D.L. 145/2023 (convertito in L. 191/2023) con lo scopo di rafforzare la tutela del consumatore, contrastando forme irregolari di ospitalità, e di assicurare la concorrenza e la trasparenza del mercato. Dopo una prima fase sperimentale, avviata a giugno in alcune regioni italiane, si attendeva infatti l’ultimo tassello, ovvero l’operatività, su tutto il territorio nazionale, della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR). Tassello che è arrivato lo scorso 3 settembre con la pubblicazione dell’avviso dell’entrata in funzione della BDSR e del Portale telematico per l’assegnazione del codice.

Ora il sistema è completamente operativo e i titolari (proprietari o gestori) delle strutture ricettive turistiche dovranno adeguarsi entro termini perentori per non incorrere nelle sanzioni previste dalla nuova disciplina.

Il codice è indispensabile per identificare la struttura a livello nazionale e deve essere esposto all’esterno della struttura, nonché indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato, dunque sui portali online OTA (come Airbnb, Booking, Expedia) e su qualsiasi sito web in cui la struttura è pubblicizzata, compresi i siti web di prenotazione diretta.

Chi deve richiederlo

Il Codice identificativo nazionale è assegnato dal Ministero del Turismo, tramite apposita procedura automatizzata, alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere (alberghi, campeggi, agriturismi, ostelli, B&B, ecc.) e agli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche. I proprietari/gestori di queste strutture dovranno dunque attivarsi per ottenere il Cin tramite la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ con SPID o CIE.

Lobbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Quindi, anche chi è già in possesso di un codice identificativo regionale/provinciale, dovrà comunque richiedere il CIN.

Termini e sanzioni

Le nuove disposizioni (obbligo di possedere ed esporre il CIN) si applicano decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. L’avviso è stato pubblicato il 3 settembre 2024, quindi c’è tempo fino al 2 novembre per mettersi in regola.

Oltre questo termine, scatteranno le sanzioni per chi non si è adeguato ai nuovi obblighi. In particolare, in caso di mancato possesso del CIN al titolare della struttura sarà applicata una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura. La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita, invece, con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, sempre in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

Le funzioni di controllo e l’applicazione delle sanzioni sono attribuite al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva.

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