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Le nuove misure antincendio per strutture ricettive con oltre 400 posti rinviate a ottobre

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Assocamping Confesercenti, dopo lunghe trattative, è riuscita a ottenere un’utile proroga al 7 ottobre 2021 per l’applicazione delle misure antincendio che devono essere adottate dalle strutture ricettive open-air in grado di ospitare più di 400 persone. La modifica introdotta dall’art. 11-duodecies del relativo allegato prevede che i gestori delle strutture turistiche ricettive all’aria aperta che, al 22 giugno 2021 (data di entrata in vigore della Legge n. 87/2021 di conversione del Decreto Legge 52/2021) saranno in regola con gli adempimenti di cui all’art. 6, comma 1 lett. b) e comma 2 lett. b) del DM 28 febbraio 2014, avranno tempo fino al 7 ottobre 2021per adeguarsi a quanto previsto dall’art. 6 comma 1, lett. a) e comma 2 lett. a) dello stesso DM.

Art. 11-duodecies Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico- ricettive in aria aperta

  1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all’impatto delle misure di contenimento correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell’interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Ministro dell’interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

Per maggiore chiarezza pubblichiamo di seguito il testo dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2014:

1 Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico – ricettive in aria aperta di cui all’art. 4, comma 4, devono essere adeguate alle disposizioni di cui al titolo I – capo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:
    a) entro tre anni dal termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1°agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, per quanto riguarda le disposizioni di cui ai punti 11; 12; 14; 15, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo; 16, limitatamente alla rete di naspi ed idranti e 17;

    b) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le restanti disposizioni.
  2. In caso di applicazione del titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico – ricettive in aria aperta di cui all’art. 4, comma 4, devono essere adeguate entro i termini temporali di seguito indicati:
    a) entro tre anni dal termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 e B.5, salvo la predisposizione nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti:
    – B.3.2, relativamente al presidio fisso;
    – B.4.2, relativamente alla segnaletica e alle planimetrie orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo;
    – B.5.1;
    b) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni per quanto riguarda le restanti disposizioni.

La vittoria di Assocamping

Dopo un’intensa azione politico-sindacale, che è iniziata a febbraio con la conversione del decreto Milleproroghe, Assocamping Confesercenti, insieme alle altre associazioni di categoria, ha sensibilizzato il Ministro e alcuni onorevoli informandoli sulla difficile situazione economica che le imprese del settore stanno vivendo da oltre un anno.

Nella proposta di modifica era stato chiesto di spostare a ottobre 2021 gli adempimenti di cui alla lettera b), scaduti nel 2017, al fine di poter avere altri tre anni per eventualmente concludere gli adeguamenti più complessi di cui alla lett. a), il cui termine sarebbe scaduto il 7 ottobre 2020. Nonostante il suggerimento non sia stato accolto in pieno, Assocamping considera comunque un ottimo risultato lo spostamento del termine al 7 ottobre 2021, in quanto consente alle strutture con capacità superiore alle 400 persone di esercitare l’attività nei mesi estivi con più serenità, almeno relativamente a tale adempimento.

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